Le nuove regole sui prelievi impongono limiti stringenti e controlli mirati: attenzione a importi, frequenza e modalità
In un contesto fiscale e finanziario sempre più complesso, è fondamentale conoscere cosa si può fare e cosa invece è rischioso quando si effettuano prelievi di contanti e operazioni in oro, al fine di evitare spiacevoli segnalazioni da parte delle autorità fiscali e delle unità di controllo antiriciclaggio.
L’attenzione si concentra in particolare sulle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), l’autorità che dal 2008 svolge un ruolo cruciale nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Controlli fiscali sui conti correnti: limiti e obblighi di segnalazione
L’Agenzia delle Entrate, grazie ai poteri conferiti dall’articolo 32 delle disposizioni di attuazione del TUIR, può effettuare controlli sistematici sui conti correnti dei contribuenti senza necessità di autorizzazioni giudiziarie specifiche. Le informazioni bancarie sono raccolte annualmente e inserite nel Registro dei Rapporti Finanziari, una sezione dell’Anagrafe Tributaria, alimentata dalle banche e dagli uffici postali obbligati per legge a comunicare ogni rapporto finanziario esistente con i clienti.

Nuove regole sul prelievo dei contanti – (lavocedeldaimon.it)
In materia di prelievi con bancomat, i limiti giornalieri e mensili sono stabiliti dalla banca emittente e generalmente oscillano tra 250 e 1.000 euro al giorno, con un tetto mensile che può raggiungere i 3.000 euro. Tuttavia, la normativa antiriciclaggio impone vincoli più stringenti: per prelievi complessivi superiori a 10.000 euro in un mese, la banca è tenuta a inviare tempestivamente una segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’UIF, l’organo preposto all’analisi di transazioni potenzialmente illecite.
La segnalazione è obbligatoria non solo quando esistono sospetti fondati di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, ma anche se i fondi sembrano provenire da attività criminali, indipendentemente dalla somma movimentata. L’articolo 35 del D. Lgs. 231/2007 detta infatti che il sospetto può nascere da caratteristiche come l’entità e la natura dell’operazione, il modo in cui è stata frazionata, o altri elementi correlati al profilo economico e all’attività del cliente.
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) fornisce una lista di indicatori specifici per individuare operazioni anomale, fondamentali per gli istituti bancari al momento della valutazione:
- Importo insolitamente elevato: prelievi di contanti sproporzionati rispetto al reddito o alle abitudini finanziarie del cliente.
- Frequenza anomala: prelievi ripetuti in modo sistematico, spesso appena sotto soglie sensibili, ipotizzando un tentativo di frazionamento per eludere controlli.
- Modalità di prelievo: richiesta di banconote di grosso taglio senza giustificazioni plausibili o prelievi effettuati da soggetti diversi dall’intestatario del conto senza motivazioni valide.
- Incoerenza generale: operazioni illogiche rispetto al profilo lavorativo, patrimoniale o alle dichiarazioni fornite dal contribuente.
- Collegamenti con altre operazioni sospette: inserimento del prelievo in un contesto più ampio di transazioni ritenute irregolari.
- Informazioni esterne: notizie negative su indagini in corso, rapporti con soggetti a rischio o altre situazioni di allarme.
Dal 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il D. Lgs. 211/2024, che ha aggiornato la disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro contenuta nella legge n. 7 del 2000. La modifica più significativa riguarda l’abbassamento della soglia di segnalazione all’UIF: ora, ogni operazione in oro pari o superiore a 10.000 euro deve essere dichiarata, rispetto al precedente limite di 12.500 euro.
Inoltre, la normativa prevede che anche le operazioni dello stesso tipo effettuate con la stessa controparte durante un mese solare, se singolarmente uguali o superiori a 2.500 euro e complessivamente a 10.000 euro, debbano essere oggetto di dichiarazione all’UIF. Questa misura mira a prevenire il cosiddetto “frazionamento” delle operazioni, una tecnica comune utilizzata per eludere i controlli antiriciclaggio.








